Il sindacato su Tommasino dei Grassoni capitano del popolo di Firenze (1370)
Era una (ottima) usanza del comune medievale di Firenze, ma anche di altre città, castelli e luoghi di rilievo, per quanto riguardava i pubblici uffici, rinnovare periodicamente, cioè ogni sei mesi, i propri funzionari per evitare nell’amministrazione della cosa pubblica quegli inconvenienti frequenti in tanti casi di lunga permanenza ai vertici delle istituzioni dei ‘soliti noti’: favoritismo, corruzione, familismo, clientelismo eccetera.
E per non saper né leggere e scrivere, escludendo i concittadini, si eleggevano nobili, giuristi e personaggi di valore residenti fuori dello stato e della Toscana.
Quindi, finito il mandato, un sindaco nominato dal comune rivedeva l’amministrazione dell’incaricato e dei suoi ufficiali, confrontandola con quanto disposto dagli statuti e ordinamenti del comune.
Sono consuetudini documentate, rimaste negli atti e nei pubblici archivi. Così, ad esempio, nell’agosto 1370, si trova ricordato in una pergamena ‘adespote’ (senza padrone) il nobile giurisperito Francesco di ser Neri da Montalcino eletto e deputato dal comune di Firenze “ad sindacandum” l’amministrazione dell’uscente capitano del popolo della città assieme a quella dei suoi giudici, ufficiali e famiglia. I quali, in particolare, furono messi “sub examinatione”, con pubblica scrittura in volgare redatta dal notaio, dal suo giudice, dom. Paolo di Angelo da Montepulciano.
Furono inquisiti i seguenti “homines et personas”:
Il capitano uscente: dom. Tommasino dei Grassoni da Modena;
i suoi giudici:
dom. Alvarotto da Padova, giudice e collettore, dom. Pietro dei “Burcholinis” da Reggio giudice delle appellazioni, dom. Montino di dom. Giovanni, dom. Giovanni di Iacobo da Modena giudici dei malefici;
i due soci “milites”, cioè cavalieri:
ser Tibertio dei Tibertini e ser Cristoforo di Guido da Modena;
i notai:
ser Giovanni di Guglielmo, ser Guidone di Giovanni da Reggio, ser Guglielmo di Guglielmo, ser Pietro di Martino, ser Giovanni di Guglielmo, ser Manfredino di Alberto, ser Gherardino di Tomasino da Modena, ser Giovanni di Pietro, ser “Dellay” di Nascimbene “de Rodigio” (Rovigo);
i “domicelli” – donzelli o uscieri:
Giovanni di Armanno, Pietro di Lodovico da Ferrara, Paolo di Rainaldo, Giovanni di Geminiano, Ugolino di Cecchino da Modena, Antonio di Bonalberto “de Fracta”, Benedetto di Iacobo da San Giovanni, Benedetto di Marsilio da Padova;
i conestabili, cioè i comandanti:
“Maxellum Galexii”, Cecco “Pruetti de Rodilla”;
i “famulos”, cioè la famiglia di 48 servitori e berrovieri:
Ugolino di Pietro da Modena, Giovanni di Berteo da Modena, Domenico di Alberto da Padova, Iacobino di Michele da Monselice, Bartolomeo di Domenico da Rovigo, Giovanni di Cecco da Imola, Gherardino di Giovanni da Verona, Giovanni di Zuchello da Parma, Uberto di Zambone da Piacenza, Nicolao di Iacobino da Parma, Gugliemo di Pietro da “Salezola”, Bartolomeo di Giovanni Mozani da Parma, Giovanni di Bononsegna da Parma, Iacobo di Giovanni da Spilamberto, Giovanni di Geminiano da Modena, Antonio di Giovanni da Parma, Bartolomeo di Giovanni da “Coregia”, Giovanni di Bartolomeo da Bologna, Giovanni di Gherardo da Parma, Iacobino di Antonio di Piccardia, Ambrogio da Castello, Baldovino di Giovanni di “Braibanzo” (Brabante), Filippo da “Cornentalia”, Bartolomeo di Iacobo da “Medoccia”, Antonio di Sandro da “Moradio”, Gherardino di Nascimbene da Ferrara, Cristoforo di Florio da Castelfranco, Francesco di Giovanni da Candiano, Iacobo di Rosso da Castelnuovo, Santi di Muzolo da “Modiana”, Bartolino di Giovanni da Cremona, Giovannuzzo da “Piczono”, Giovanni de “Alemagna” (Germania), Giorgio di Balduccio da Rimini, Cecco di Fuccio da Narni, Ugolino di Federico da Soragna, Pietro di Nardo da Perugia, Guccino di Meo da Siena, Giuliano di Pietro da Pisa, Giovanni di Maffeo da “Cummo”, Bianchino di Antonio “de Hibernia” (Irlanda), Stefano di Martino di Navarra, Nicolao di Giovanni da Fano, Francesco di Bartolo da Perugia, Martino di Francesco da Spoleto, Pietro di Antonio da Bologna, Giovanni di Marco da Modena, Iacobino di Francesco da Reggio suoi “famulos”.
Nella pergamena, dopo avere elencato i nomi del capitano, degli ufficiali e della famiglia, si proseguì con l’investigazione nella pubblica fama, per accertare se “providis et honestis ac fide dignis ad aures et notitiam sibi domini sindaci e sue curie pervenit auditu” (sia giunta alle orecchie e sia stata udita notizia del capitano e della sua corte come persone prudenti, oneste e degne di fede).
Si investigò poi, se i suddetti avessero agito secondo la forma della legge, degli statuti, degli ordinamenti e delle riformagioni del popolo e comune di Firenze. E se non:
– “comixerunt multas varias et diversas baracterias et multa lucra et extorsiones illicitas fecerunt et acceperunt ab hominibus et personis” (avessero commesso numerose frodi di vario genere, ricavandone profitti illeciti ed estorcendo denaro a uomini e persone) della città e distretto di Firenze;
– se non fossero venuti a tempo debito “ad iura reddens loco et tempore debitis” (a rendere ragione nel luogo nei tempi previsti);
– se il capitano avesse tenuto tutta la famiglia e i cavalli che avrebbe dovuto tenere;
– se non avesse consegnato alla Camera del Comune gli atti fatti nel tempo dell’ufficio;
– se non avesse consegnato al comune le masserizie e libri del comune assegnatigli;
– se non avesse fatto per la sua famiglia “scruptari” pro armis et pro differentibus arma et pro ludentibus ad luda vetita taxillorum, pro eutibus de nocte per civitatem Florentie ... Et captos dictis de causis non mixit ad carceres horis debitis (controllare le persone per le armi e i diversi alle armi e coloro che giocano al gioco vietato dei dadi, e coloro che attraversano la città di Firenze di notte ... E se quelli che erano stati arrestati per i motivi indicati non fossero stati messi nelle carceri alle ore appropriate;
– e se il capitano e la sua famiglia avessero detenuto i catturati nel palazzo e li avessero inquisiti nelle carceri del palazzo;
– e quando il capitano assieme agli altri fosse andato nel contado “pro exigendo condepnationes et pro rimando de exbannitis et pro cibo et potu eorum pro eos accept. non solverunt illis qui eis dederunt et vendiderunt” (per esigere le punizioni e per rimandare i bannati, e per il cibo e le bevande avuti, non avessero pagato coloro che glieli davano e che glieli vendevano).
– se non avessero osservato gli statuti e ordinamenti e riformagioni del comune di Firenze, e massimamente gli ordinamenti di giustizia del popolo di Firenze, sebbene fossero tenuti a farlo;
– se non avessero tardato a pagare i loro creditori e i debiti per loro contratti;
– se il capitano “condepnavit multos absolvendos et absolvit multos condepnandos (avesse condannato molti che dovevano essere assolti e assolti molti che dovevano essere condannati);
– e se nel suo ufficio avesse commesso molti atti di dolo, frode e negligenza;
– e se fosse stato negligente e messo in punizione “non capientes malfactores et exbannitos et condepnatos” (non catturando i malfattori e coloro che furono banditi e condannati) del comune di Firenze;
– se nel palazzo il capitano e gli ufficiali non avessero concesso, sottoscritto e firmato licenze “et apodissam” (polizze) a più diverse persone per andare per la città di Firenze di notte impunemente;
– se non avessero esatto e portato al camarlingo della camera quanto dovuto per le condanne fatte dal capitano e dai suoi giudici;
– se il capitano e Pietro suo giudice fossero stati negligenti “in ingrendo de superfluis ornamentis mulierum” (nell'affrontare gli ornamenti superflui delle donne);
– se il capitano non avesse fatto giustizia e esecuzione corporale al luogo consueto e dovuto;
– se non avesse inquisito né fatto inquisizione generale e speciale, né fatto bandire.
Il sindaco ritenne gli ufficiali inquisiti “non repertos culpables neque punibiles” (non li trovò colpevoli o punibili) e quindi “melius possimus, debemus, absolvimus et in hiis scriptis absolutos a dicta inquisitione ...” (“possiamo, dobbiamo, assolviamo e in questi scritti li assolviamo dalla suddetta indagine ...).
L’assoluzione fu pronunciata dal sindaco nel tribunale sedente al solito banco ora situato nel palazzo di sua abitazione detto palazzo della Condotta, “cui a primo platea dominorum Priorum Artium”, a secondo il palazzo di residenza degli ufficiali di Mercanzia “universitatis Mercantie” della città, nel pubblico consiglio del comune e popolo radunato al suono della campana e con la voce dei banditori.
Presenti ser Nofrio di ser Vieri di ser Grifo notaio della camera del comune di Firenze, Giovanni di ser Niccolò da Lucca ora abitante a Firenze, e ser Guido di Piero notaio fiorentino.
Rogò la pergamena “Peppus” di Zannino da Castrocaro notaio e ufficiale del sindaco.
Paola Ircani Menichini, 17 aprile 2026. Tutti i diritti riservati.
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